Costituzione (1997)
Preambolo
cosciente che la responsabilità nei confronti delle generazioni future comporta un’attività umana sostenibile nei confronti della natura ed un uso della conoscenza umana rispettoso dell’uomo e dell’universo;
Art. 24 Comunità religiose
1 La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico e si organizzano liberamente.
2 La legge può conferire la personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose.
Chiese
Legge sulla Chiesa cattolica – 16 dicembre 2002
Legge sulla Chiesa evangelica riformata – 14 aprile 1997
http://www4.ti.ch/can/rl/raccolta-leggi-ti/raccolta-leggi-online/
Imposta di culto
Decreto concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata – 10 novembre 1992
Art. 1 Il presente decreto regola il prelievo di un’imposta di culto da parte delle Parrocchie della Chiesa cattolica apostolica romana del Cantone Ticino e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino per la copertura del fabbisogno per le spese di culto.
Base di calcolo
Art. 2 L’imposta di culto è basata:
a) sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e dei contribuenti ad esse parificati;
b) sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche e dei contribuenti ad esse parificati come pure dei fondi di investimento immobiliare.
Dichiarazione di esenzione o di assoggettamento
Art. 8 Le persone fisiche e giuridiche possono dichiarare, il primo anno entro un mese dall’intimazione della decisione d’iscrizione nel catalogo tributario, a valere per l’anno stesso, ed in seguito in ogni tempo, a valere per l’anno civile successivo, l’esenzione dall’imposta, rispettivamente l’assoggettamento, giusta l’art. 5 attraverso istanza scritta da inoltrare al Consiglio Parrocchiale, rispettivamente al Consiglio di Chiesa.
Scuola
Legge della scuola del 1° febbraio 1990
Capitolo V Insegnamento religioso
Art. 23
1L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell’art. 49 della Costituzione federale.
2La frequenza degli allievi all’insegnamento religioso è accertata all’inizio di ogni anno dall’autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d’età.
3La designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi d’insegnamento, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.
4La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.
5Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico dello Stato.
6Con riserva dei tre precedenti capoversi, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano:
- lo statuto dell’insegnante di religione;
- l’organizzazione dell’insegnamento religioso.


